“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” è il film scelto per affrontare il reato di depistaggio; la trama la trovate sulla Pagina Facebook dello Studio Legale a questo link.

Tale reato è stato approvato nel 2016 ed è contenuto all’art. 375 c.p.; all’inizio quale semplice circostanza aggravante del delitto di falsità processuale, punisce da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che pone in essere condotte finalizzate ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale.

Il reato di cui in oggetto viene posto in essere attraverso una molteplicità di condotte diverse: cambiando artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermando il falso o negando il vero; distruggere, sopprimendo, occultando o rendendo inservibili, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento; formando o alterando artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento.

E’ un reato proprio, ossia il soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, quindi perfettamente sovrapponibile al caso del “Dottore” intepretato da Gianmaria Volontè nel film di Elio Petri.

La norma, inoltre, alcune aggravanti per coloro che lo commettono nell’ambito dell’esercizio della propria funzione o per chi, con le condotte prima descritte, evita o rende più difficile l’accertamento dei reati di maggior allarme sociale (associazione mafiosa, terrorismo, strage, traffico di armi). Nel primo caso la pena è aumentata da un terzo alla metà, nel secondo la pena va dai 6 ai 12 anni.

L’elemento soggettivo caratterizzante tale condotta è quello del dolo specifico; la norma, infatti, contiene un fine a cui deve essere tesa la condotta, ossia quello di “impedire, ostacolare o sviare un’indagine” non essendo quindi applicabile l’ipotesi del mero tentativo ex art. 56 c.p. Secondo la Corte, il dolo specifico previsto nell’art. 375 c.p. contraddistingue detta disposizione legislativa rispetto ai delitti di frode processuale, false informazioni al P.m. e falsa testimonianza ove la finalità menzionata nell’art. 375, co. I, c.p. non sussiste. In effetti sostenere al contrario il dolo generico farebbe venir meno uno degli elementi specializzanti di questa fattispecie criminosa rispetto a quelle prevedute dagli artt. 374, 371 bis e 372 c.p .

Per connetterci con le prime applicazioni dei casi di cronaca, il primo caso dopo l’introduzione del novellato art. 375 c.p. è quello che ha come protagonista l’inchiesta Consip che ha portato il Maggiore Gianpaolo Scafarto e il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa ad essere indagati per depistaggio con l’accusa che “al fine di sviare l’indagine relativa all’accertamento degli autori mediati e immediati della violazione del segreto a favore dei vertici della società pubblica immutavano artificiosamente lo stato delle cose connesse al reato”, infatti questi continua l‘accusa “al fine di accertare la natura del contenuto delle comunicazioni sia con gli altri militari impegnati nelle suddette indagini sia con estranei alle stesse, su richiesta e istigazione di Sessa e al fine di non rendere possibile ricostruire compiutamente le conversazioni intervenute con l’applicativo Whatsapp, provvedevano a disinstallare dallo smartphone in uso a Sessa il suddetto applicativo; con l’aggravante di aver commesso il fatto mediante distruzione o alterazione di un oggetto da impiegare come oggetto di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento”.

In conclusione, il “Dottore” interpretato da Volontè non solo, se scoperto, sarebbe andato incontro alle responsabilità per omicidio, ma la sua attività susseguente sarebbe stata punibile anche per il diverso reato di depistaggio, se ambientato ai giorni nostri.

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