Questa settimana ho scelto un legal drama al femminile, “La rivincita delle bionde”, per esaminare il controesame, ed in generale, quella che si definisce la cross examination, ossia l’esame testimoniale incrociato, con domande poste di tutte le parti del processo.
Trovate la trama del film sulla pagina facebook a questo link.

Innanzitutto tale fase processuale fa parte dell’idea generale di modello accusatorio pensata per il processo nel sistema penale italiano.
Esso sostanzia i principi costituzionali di formazione in contraddittorio della prova e di parità fra le parti processuali.
La cross examinations si compone di 3 momenti -esame, controesame e riesame – ed un principio di base, le domande vengono poste direttamente dal difensore senza intermediazione del Giudice, che svolge solo una funzione di controllo di legalità.
Importante di assunzione delle prove : prima quelle richieste dal PM e poi parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed infine l’imputato.
Tale medesimo ordine è lo stesso che viene seguito nell’esame testimoniale, con l’eccezione, ovviamente, che la prima parte che pone le domande è quella “titolare” del testimone.
Ciò pone, però, immediate differenze : chi è “titolare” del teste fa l’esame, le altre parti, invece, il contro-esame ed, infine, il riesame della parte che ha proposto quel teste.

Le regole.
Innanzitutto, l’art. 499 c.p.p. prevede che l’esame si debba svolgere su fatti specifici (a domande e risposte) senza consentire al teste di raccontare liberamente la sua esperienza, e che le domande debbano essere pertinenti, ossia attinenti al capo di imputazione.
Il divieto più importante è quello di porre domande che possano nuocere alla sincerità o alla genuinità delle risposte, pertanto non possono essere poste domande a trabocchetto o quelli con presupposti falsi od inventati sulla moralità dell’imputato, oppure quelle che richiedano apprezzamenti personali.

E’ chiaro che il metodo e le domande devono essere adagiate in base al teste che si ha di fronte, differenziando il contro-esame a seconda che davanti si abbia un teste oculare o un collaboratore di giustizia, una persona offesa o l’imputato.

In sede di contro-esame è importante discernere le due tipologie di domande tipiche : quelle a struttura aperta e quelle a struttura chiusa; le prime sono gli interrogativi generici tali da dare discrezionalità al teste in ordine ai fatti da narrare, mentre le seconde sono caratterizzate da un maggior grado di specificità, con il legale che circoscriverà l’ambito della risposta, non lasciando al teste grossa discrezionalità.
E’ proprio tra queste ultime che troviamo le domande suggestive.

Le domande cd suggestive sono, invece, consentite in sede di contro-esame; queste sono quelle che suggeriscono o provocano una risposta predeterminata, in quanto il teste per rispondere a queste domande è sufficiente che scruti i contenuti dialettici della domanda.
Perché sono consentite?
Perché tali domande consentono di saggiare le capacità di dare risposte sincere e legate ai ricordi ed alle conoscenze personali.

Facciamo un esempio.
Se domando ad un sacerdote “Posso fumare mentre prego?”, lui mi dirà che durante questo momento di confidenza, la mente deve essere assolutamente dedita al pensiero con Dio.
Ma se, invece, domando allo stesso sacerdote “Mentre fumo, posso pregare?”
Il sacerdote, probabilmente, visto che la domanda pone l’accento sulla possibilità di pregare, a prescindere dalla circostanza, mi dirà di si, che la preghiera è importante e che tutti i momenti possono essere buoni per dedicarcisi.

Un buon legale decide, innanzitutto, di fare alcune differenze, decidendone un obiettivo:
1) Attenuazione della rilevanza della deposizione;
2) Attacco all’attendibilità del teste;
3) Attacco all’attendibilità della sua deposizione.

Il primo metodo è da usare quando non sia possibile effettuare un contro-esame di tipo “distruttivo”, e consta nel tentativo di attenuare i contenuti sfavorevoli della deposizione, dimostrando, almeno, che gli elementi emersi in esame non siano così importanti o non siano così rilevanti o determinanti.

Il secondo metodo mira a rendere meno credibile la deposizione, screditando il teste e la sua credibilità, insinuando il dubbio della falsità o delle inesattezze delle sue deposizioni; ad esempio, può essere usato contro il teste una sua precedente condanna per falsa testimonianza, calunnia o simulazione di reato.

Il terzo metodo è quello distruttivo per eccellenza, teso a dimostrare la sua assoluta falsità o inesattezza di quanto asserito in sede di esame diretto; proprio questa tecnica è quella usata dalla protagonista del film citato quando ha fatto notare che non poteva udire gli spari se ha dichiarato di essere impegnata, contemporaneamente, in uno shampoo.

Sempre tra le domande suggestive troviamo quelle domande che sono definite “leading questions”, ossia quelle guidanti : “è vero o non è vero che”.
Un buon accorgimento, in queste domande, è evitare tante subordinate, concentrandosi su un solo fatto di cui domandare la correttezza o meno.

E’ estremamente importante anche il tono, preferendo nelle fasi iniziali, il controinterrogatorio “morbido” a mezzo del quale si cercherà di acquisire maggiori notizie sugli argomenti che hanno già formato oggetto delle domande e delle risposte nel corso dell’esame diretto, raccogliendo in una prima fase i fatti utili per passare alla vera e proprio fase “distruttiva”

Certo, è importante valutare attentamente quando e se porre domande in contro-esame, a volte può essere anche cosa utile non porre affatto domande; la prima regola, infatti, è porre domande di cui si può immaginare già la risposta, così come non è certo utile formulare domande su temi già posti in sede di esame, con la conseguenza, magari, di rafforzare le sue precedenti affermazioni ed a sfavore del proprio cliente.

Insomma, tutto questo per evidenziare come un processo ben può essere deciso dalle figure retoriche, dall’uso sapiente della parola e della dialettica, qualità fondamentali per un ottimo avvocato difensore penale.

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