Il D.L. 25 marzo 2020 quale copertura costituzionale dei prossimi DPCM E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con vigenza dal 26 marzo 2020 (disponibile qui). Nella sua prima parte, il decreto tende a garantire omogeneità ai futuri provvedimenti del Governo volti all’introduzione di misure di contenimento.

Fino ad oggi, lo stato emergenziale era stato “gestito” ricorrendo ai DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), generando non poche polemiche in quanto emanati in difetto di una specifica attribuzione di rango primario.
Infatti, i decreti del presidente del Consiglio dei ministri si differenziano notevolmente dai decreti legge, usati comunemente dai Governi italiani: il DPCM entra in vigore direttamente, “saltando” sia il vaglio del Parlamento, sia quello del Presidente della Repubblica in ordine alla costituzionalità; i decreti-legge, invece, sono votati a maggioranza da Camera e Senato entro 60 giorni e devono, prima della loro emanazione, passare per la verifica di costituzionalità del Quirinale. Tale questione, sollevata da numerosi costituzionalisti, è scevra dall’essere un esercizio di stile per il mondo giuridico, affondando, piuttosto, i propri interrogativi nella Costituzione stessa e quindi nelle regole auree che disciplinano il vivere sociale, quello che Rousseau chiamava appunto “patto sociale”.
Attraverso dei provvedimenti secondari (i DPCM), infatti, sono state limitate libertà costituzionali e previsti reati, laddove l’art. 13 Cost. subordina tale previsione alle fonti primarie: legge, decreti-legge e decreti legislativi. Sulla scorta di ciò, e per contemperare le esigenze emergenziali determinate dal Covid-19 ed allo stesso tempo non disapplicare totalmente le norme ordinamentali, il Governo ha prima rassicurato il Parlamento attraverso un confronto con le camere ogni 15 giorni e poi emanato un vero e proprio Decreto-legge, al fine di porre sotto l’ombrello della piena efficacia tutte le norme atte a contrastare l’emergenza sanitaria. Nel decreto del 25 Marzo viene stabilito quindi che, d’ora in avanti, l’adozione delle misure di contenimento, analiticamente descritte all’articolo 1 del decreto, verranno attuate “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia (…)”.

In questo modo, tutti i futuri provvedimenti del Governo troveranno la propria fonte attributiva in una legge (in questo caso in un atto ad essa equiparato, ovvero un decreto-legge) garantendo, quindi, che il potere regolamentare attribuito al Governo, disciplinato dall’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 verrà esercitato attraverso una specifica attribuzione di rango primario.

Il resto del mio articolo per la rivista Cammino Diritto – co- firmato con un amico ed un grande collega quale Marco Nigro – lo trovi sul seguente link

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