Per questo appuntamento più unico che raro, affrontiamo l’arresto nel codice di procedura penale e se esso è astrattamente applicabile al reato di diffamazione.
Sulla pagina FB dell’attività professionale abbiamo preso spunto da un famoso video di Maurizio Mosca, di quelli virali e molto nostalgici di un’Italia e di un calcio del passato, in cui lo stesso giornalista dava la possibilità ai telespettatori di intervenire in trasmissione.
Ebbene, per uno scherzo o per goliardia, uno degli ascoltatori intervenuti affermò che il Mosca facesse uso di cocaina; il giornalista, non nuovo a certi interventi singolari, al ritorno in trasmissione, probabilmente per dissuadere altri ad imitarlo, affermò che lo stesso telespettatore fosse già stato arrestato.
Ora, sebbene lo spettatore intervenuto effettivamente può aver commesso un reato, ossia quello di diffamazione che punisce chi offende l’altrui reputazione comunicando con più persone.
Ebbene, tale reato, di cui parleremo meglio e diffusamente in uno dei prossimi appuntamenti dopo la pausa estiva della rubrica “Cinema & Dirittoo” (qui trovate tutta i vecchi appuntamenti), non prevede l’arresto o il fermo ovvero l’applicazione di misure cautelari personali, che sarebbe stato l’unico modo per il quale il telespettatore poteva essere davvero posto in arresto pochi minuti dopo aver commesso il reato.
Insomma, si può certamente andare in carcere per diffamazione, ma solo dopo una sentenza definitiva.
E allora per cosa è consentito l’arresto o il fermo?
A questo risponde l’art. 379 del codice di procedura penale, per il quale gli agenti di polizia possono porre in arresto chi è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
Invece, la diffamazione prevede, anche nelle ipotesi molto più gravi, condanne inferiori a 5 anni.
Sono poi previsti arresti in flagranza per altri determinati reati, fuori dai range edittali appena esposti; questi, però, afferiscono a reati di particolare allarme sociale per il quale l’ordinamento ci ha tenuto a rendere palese la possibilità di un arresto per fermare il reato all’istante.
Essi sono, a titolo esemplificativo, delitti di terrorismo o contro la personalità dello stato, quelli sessuali, furto a mano armata, rapine, stupefacenti, associazioni di stampo mafioso, armi, documenti falsi e, ovviamente, omicidio.
Per questi reati stabiliti dall’art. 379 c.p. la polizia ha proprio l’obbligo di arresto.
Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso nell’atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e immediatamente dopo). Ugualmente è in flagranza (o cd. quasi-flagranza) colui che viene catturato dall’autorità di polizia o dalla persona offesa dal reato o da altri al termine dell’inseguimento (è necessario che l’attività di inseguimento sia continua dal momento della commissione del fatto), ovvero viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (quasi flagranza).
Viceversa, l’art. 381 c.p. prevede l’arresto facoltativo per i reati sopra i 3 anni, ma quando si fa riferimento a questa ipotesi nel codice, si fa riferimento semplicemente alla pena base, la quale tornando alla diffamazione è di 1 anno, restando così esclusa anche da questo elenco che, tra le altre ipotesi, comprende corruzione, peculato, truffa ed altre ipotesi di reato contro il patrimonio.
Si ricorda che, comunque, l’arresto operato dalla P.G. deve essere convalidato dal P.M. entro 24 h e dal Gip nelle successive 48.
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