Diaz è il film scelto per ripercorrere la storia giudiziaria dietro i fatti del G8 di Genova e quello che viene universalmente riconosciuto quale uno dei più grandi abusi perpetrato dalle forze pubbliche in un paese occidentale e per descrivere sommariamente il reato di tortura recentemente introdotto.
La trama del film e la prima parte dell’articolo sono sulla Pagina FB per l’attività professionale a questo link.
Oltre la giustizia italiana, sui fatti della scuola Diaz si è espressa anche la Corte Edu con sentenza del 7 Settembre 2015, nel caso Cestaro vs Italia, ossia uno dei manifestanti che adì la corte per la mancata punizione disciplinare e penale degli agenti.
In tale pronuncia, la Corte affermò prima alcuni principi generali ossia che “quando un individuo sostiene di avere subito, da parte della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario all’articolo 3, tale disposizione, combinata con il dovere generale imposto allo Stato dall’articolo 1 della Convenzione di «riconoscere a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà definiti (…) [nella] Convenzione», richiede, per implicazione, che vi sia un’inchiesta ufficiale effettiva”.
Confermò, inoltre, le risultanze delle sentenze non definitive che in quegli anni stavano sopraggiungendo, arrivando ad affermare nella parte più importante che “ l’inchiesta deve poter portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Se così non fosse, nonostante la sua importanza fondamentale, il divieto legale generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace nella pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti di coloro che sono sottoposti al loro controllo.”
Infinte, la Corte Europea dei diritti dell’uomo statuì una forte raccomandazione per l’Italia di “dotarsi degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o maltrattamenti rispetto all’articolo 3 Cost. e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di strumenti che contrastano con la giurisprudenza della Corte”.
Questa, unita al forte dibattito pubblico in Italia, portò all’introduzione del reato di tortura, approvato con la legge n. 110/17 che ha inserito nel codice penale gli artt. 613 bis e 613 ter.
Con tale provvedimento, finalmente l’Italia ha inteso adeguarsi a quanto previsto dalla Convenzione ONU 498 del 1988 che impegnava gli Stati firmatari ad includere la tortura tra i reati espressamente disciplinati dal proprio diritto penale interno.
Dal punto di vista oggettivo, il reato di tortura si realizza agendo con violenza, minacce gravi o con crudeltà.
Uno degli aspetti più incerti della previsione in esame appare essere quello relativo alle conseguenze arrecate alla vittima del reato, che devono consistere in “acute sofferenze fisiche o un verificabile danno psichico”.
È evidente come l’esigenza di verificabilità del danno rischi di compromettere l’applicabilità della norma in un ampio numero di casi concreti.
La vittima, precisa ancora il testo normativo, deve essere una persona privata della libertà personale o affidata alla “custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza” dell’autore del reato oppure un soggetto che si trovi in condizioni di minorata difesa.
Il punto maggiormente controverso della disciplina in esame è rappresentato proprio dalla prima parola dell’articolo in esame, quel “chiunque” che rende passibile di sanzione anche il privato cittadino, laddove la convenzione ONU aveva previsto il reato di tortura come reato proprio del pubblico ufficiale.
Ad ogni modo, la tortura perpetrata da pubblico ufficiale si configura, nel diritto italiano, come circostanza aggravante del reato, in virtù della previsione del secondo comma dell’art. 613 bis c.p.
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