L’emergenza dettata dal Covid-19 ha, di fatto, sospeso sia Schengen che ridotto notevolmente la mobilità internazionale, con il ritorno alle frontiere ed al rigido controllo degli ingressi nei diversi paesi.
Ovviamente anche l’Italia ha, nella sostanza, bloccato per settimane l’ingresso in Italia ed è intervenuta nella materia più volte.
Dopo aver già trattato l’argomento in seguito al “lockdown”, è giusto analizzarne anche le regole per la fase 2.

All’art. 4 del Dpcm del 10 Maggio 2020 viene stabilito quanto di seguito.

Innanzitutto, chiunque intenda entrare in Italia, attraverso qualsiasi mezzo, deve consegnare la famosa autocertificazione per dichiarare i motivi del viaggio e sarà obbligato a trascorrere 14 giorni di isolamento domiciliare, indicando il domicilio presso cui svolgerà il predetto isolamento al fine di essere controllato.

Laddove non fosse possibile per il soggetto in ingresso raggiungere con mezzi propri l’indirizzo indicato, deve comunicarlo all’Asl, che con la Protezione Civile Regionale si occuperà di trovare la migliore soluzione di soggiorno, con spese a carico del viaggiatore.

Alla comunicazione all’Asl ed all’obbligo di isolamento domiciliare sono soggetti anche chi entra in Italia con mezzo proprio (automobile).

Da tali regole sono esclusi gli equipaggi dei mezzi di trasporso, il personale viaggiante, i paesi aderenti a Schengen che fanno ingresso in Italia per motivi di lavoro, il personale sanitario, i lavoratori transfrontalieri che entrano ed escono dal paese in giornata ed anche il personale di imprese aventi sede legale, primaria o secondaria, in Italia per gli spostamenti all’estero e rientro entro le 72 ore (prorogabili di altre 48).

All’art. 5, invece, sono disciplinati i soggiorno brevi in Italia per 78 ore, sempre prorogabili di altre 48, per i cittadini provenienti fuori dall’Italia.
Essi dovranno dimostrare con autocertificazione i motivi del viaggio, dichiarare la permamenza per la durata prima indicata ed il luogo di domicilio o pernottamento al fine di poter effettuare i dovuti controlli.
Se al termine del periodo essi rimangono in Italia, scatta automaticamente l’obbligo di isolamento domiciliare
con sorveglianz attiva da parte delle autorità sanitarie.
Tali norme non si applicano a chi transita in Italia, ma è diretto in altro paese (es. scalo o transito veicolare).

IMPORTANTE
Tali regole non troveranno applicazione, dal 3 giugno 2020, ai paesi dell’UE, a quelli dell’area Schengen, Regno Unito, Irlanda del Nord e i paesi piccoli europei (Principato di monaco, San Marino, Città del Vaticano).
Quindi dal 3 giugno, da e per questi stati, gli obblighi di autocertificazione vengono meno, che però, permangono per i paesi non precedentemente citati. (art. 6 del DPCM 10 Maggio 2020).

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