Uno dei quesiti che mi è stato sottoposto da conoscenti, clienti e amici è stato quello di capire come italiani momentanemente all’estero possano far rientro in Italia.
Una situazione che non riguarda solo calciatori o Vip, ma persone comuni, personale di marina, personale dei Ministeri italiani, studenti erasmus o cittadini che si trovavano in crociera.

Ebbene, dopo svariate settimane di incertezze e zone grigie, il dPCM 10 Aprile 2020, qui raggiungibile, ha finalmente disciplinato, all’art. 5, esplicitamente la materia e proprio questa parte rappresenta la novità dell’ultimo dPCM.
Ovviamente la materia regola anche l’accesso degli stranieri, rappresentando una vera e propria eccezione storica al trattato di Shengen.

Si statuisce, innanzitutto, che chi intende far ingresso in Italia – per terra, mare od aria – è tenuto a consegnare all’ingresso una dichiarazione ancor più particolareggiata di quella a cui siamo noi adusi, indicando il luogo di domicilio o residenza dettagliato di indirizzo e numero di telefono, dovendo finanche indicare il mezzo privato usato per fare spostamenti.
All’atto della consegna di tale dichiarazione, il personale di imbarco deve sottoporre chi vuole far ingresso in Italia a controllo della temperatura e la veridicità di quanto dichiarato, oltre a darne comunicazioni alle autorità italiane.
Comunque, chi entra in Italia, è tenuto a darne comunicazione all’Asl competente territorialmente per essere sottoposto a sorveglianza attiva, anche se asintomatico, ed a sottoporsi ad isolamento fiduciario per 14 giorni presso il dichiarato luogo di residenza.

Più stringente la normativa per chi entra in Italia per motivi lavorativi, i quali devono indicare il luogo di soggiorno, la vettura utiizzata per gli spostamenti, il numero di telefono e la durata di soggiorno,; questa è consentita, comunque ed al massimo, per 72 ore, prorograbili per eccezionali motivi di 48 ore.
A tali precetti è ovviamente escluso chi fa solo “tappa” in Italia, quindi chi fa scalo o chi transita con l’auto per andare in altro Stato.

Ancor più specificamente, per coloro che entrano in Italia – per motivi lavorativi – a mezzo di vettura privata per motivi di lavoro, la durata del soggiorno è limitata a 24 ore, con tutti gli obblighi predetti in termini di dichiarazioni e prevenzione, con la “sanzione” per cui, superato tale termine senza autorizzazione, si applica la sorveglianza attiva delle Asl a cui dover dare comunicazione e l’isolamento fiduciario per 14 giorni. Tale sorveglianza si applica anche ai casi di viaggianti per aria o mare per motivi di lavoro, nel caso superino la durate dichiarata del soggiorno.

Ma veniamo al problema maggiormente chiestomi: una volta entrato in Italia il cittadino italiano residente in Italia ma soggiornante all’estero per i motivi più disparati, come può raggiungere la propria abitazione o residenza, visto che i mezzi di trasporto sono soggetti a forti limitazioni?
Il dPCM statuisce, al riguardo, che se è il cittadino è dotato di vettura privata, può raggiungere il luogo dichiarato, ovviamente dando la possibilità all’autorità giudiziaria di verificare la genuinità del caso di specie, con tutte le conseguenze penali derivanti da dichiarazione mendaci o da occultata positività al Covid (per le fattispecie di reato potete leggere la mia disamina al seguente link).
Chi, invece, è sprovvisto di auto privata, è tenuto a dare comunciazione della sua esigenza di rientro all’Asl, che a sua volta comunica il caso alla Protezione Civile, la quale determina le modalita’ e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

Resta l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni, ma viene fatta salva la possibilità di cambiare il luogo dell’isolamento rispetto a quanto dichiarato al momento dell’ingresso in Italia, comunicando però itinerario e usando le conosciute precauzioni sanitarie.
Durante la sorveglianza attiva l’Asl può raggiungere telefonicamente il soggetto, sottoporlo a controlli per verificarne l’eventuale sposamento non autorizzato, indicargli di misurare lo stato febbrile due volte al giorno ed altre misure di sorveglianza.

Tutti tali obblighi, comunque, non si applicano ai lavoratori italiani transfrontalieri, al personale di equipaggio, al personale viaggiante delle imprese aventi sede legale in Italia o al personale sanitario di rientro in Italia dopo un periodo di ricerca.

L’art. 6 del citado dPCM, infine, disciplina il comportamento del personale di navi battente bandiera straniera o persone in crociera.
Per questi, all’atto dello sbarco, si applicano isolamento fiduciario per 14 giorni e sorveglianza attiva, nelle stesse modalità viste in precedenza.

Concludendo, se si hanno amici o parenti che stanno per arrivare in Italia, non consiglio di recarsi a prenderli; farlo significa violare acune disposizioni e, ed esempio, esporsi agli ancor più limitanti precetti adottati da alcune regioni, con le conseguenze amministrative e penali del caso, cosa molto probabile se si intende percorrere centinaia di chilometri in giro per il paese.
Il consiglio è quello di far ricorrere, il parente o l’amico, a noleggio della vettura o comunque affidarsi alle autorità preposte nelle modalità descritte.

Tags

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi qui per comunicare direttamente su WhatsApp con l'Avvocato Ferlisi
Invia