Il D.L. 6 Aprile 2020 ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tuttavia il Governo ne ha anticipato i contenuti a mezzo di comunicato stampa.
Tale Decreto, oltre a contenere le misure atte ad assicurare la liquidità al sistema economico e sociale, prevede alcune misure per il settore Giustizia, che si riportano integralmente.
(Proroga dei termini di sospensione in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare)
1.Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
3. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.”
Pertanto, sino all’11 Maggio 2020, salvo nuovi rinvii, saranno trattate solo le udienze penali ritenute urgenti, ossia per coloro che saranno sottoposti ad arresto o fermo, e per i detenuti (se unitamente al difensore dichiarano di voler proseguire).
Per il civile, solo le udienze urgenti che riguardano minorenni e rapporti familiari.
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