La Cassazione con la decisione in commento è nuovamente intervenuta sull’art. 416 ter del nostro codice penale continuando la sua opera di aggiustamento.
Tale reato, infatti, punisce il cd. voto di scambio, ossia l’accordo tra politico e associazioni mafiose per lo scambio denaro/voti.
Tale condotta, oltre ad essere criminogena, altera di fatto gli equilibri democratici.
Ne ho parlato sulla rivista Cammino Diritto, in un articolo raggiungibile al seguente link
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